Circolare 27

Nota della Regione Piemonte con le indicazioni per la gestione dei casi di positività al Covid-19

Oggetto: infezioni da Sars-CoV2 - indicazioni

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Personale scolastico

Docente

Ai docenti
Agli allievi e alle loro famiglie
Al personale ATA

Oggetto: infezioni da Sars-CoV2 – indicazioni

L’insorgenza dei primi casi di infezione da Covid-19 a scuola ha indotto la Regione Piemonte a diramare una nota con indicazioni da seguire in ambito scolastico.

Si trasmettono qui quelle salienti, a cui ci si dovrà rigorosamente attenere:

  • In ingresso a scuola non è più attiva la misurazione della
  • Nel caso in cui si manifestino sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C è raccomandato non andare a scuola, rimanere presso il proprio domicilio e contattare tempestivamente il proprio pediatra o medico di famiglia e attenersi alle sue
  • Nel caso in cui, dopo valutazione medica, la sintomatologia non fosse riconducibile al Covid-19, e pertanto il tampone non venisse eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il
  • Qualora il pediatra/medico di famiglia sospetti il rischio di infezione da Covid-19 prescriverà un test antigenico o molecolare per accertare l’eventuale In caso di positività i genitori dovranno avvisare la scuola.
  • Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno della scuola, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a. In questa situazione la scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.
  • In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza
  • I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non sono utilizzabili ai fini dell’adozione delle misure indicate nella presente
  • L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo; in caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo.
  • Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi
  • Non sono previste misure specifiche per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 19680 del 30.03.2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (in ambiente chiuso o assembramento) per personale scolastico e alunni con più di 6 anni. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2; in caso di risultato negativo e, se ancora sono presenti sintomi, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica all’intero gruppo classe e l’informazione sarà comunicata ai genitori/studenti a cura del dirigente scolastico.
  • Nel caso in cui un docente risultasse positivo all’infezione da Covid-19 gli alunni delle classi in cui ha fatto lezione sono da considerare come contatti stretti e quindi da sottoporre al regime di autosorveglianza solo se il contatto è avvenuto nell’arco delle 48 ore precedenti il riscontro della positività o l’insorgenza dei sintomi; la stessa regola si applica nel caso in cui sia un alunno a risultare
  • L’alunno che risulta essere un contatto di caso positivo extrascolastico, potrà continuare l’attività educativa e didattica sempre in presenza, in regime di autosorveglianza per 10 giorni dalla data di positività del caso, con obbligo di indossare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) se con più di 6
  • Il personale non docente che non ha contatti stretti e prolungati con gli alunni/insegnanti, se riscontrato positivo non determina il regime di
  • Se in una classe sottoposta al regime di autosorveglianza altri alunni venissero riscontrati positivi al Covid-19, il periodo di autosorveglianza già in essere non viene comunque prolungato oltre al decimo
  • Si ricorda che non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti affetti da patologie o disabilità e le persone che stanno svolgendo attività
  • La vaccinazione è un importante strumento di protezione per gli studenti e per le loro famiglie e può essere effettuata a partire dai 5 anni. Le modalità per l’adesione sono consultabili sul sito il ilpiemontetivaccina.it

Si rileva infine che in caso di autosorveglianza non è stato posto l’obbligo da parte della scuola di mettere a disposizione delle persone soggette a tale misura precauzionale le FFP2. Si rimane pertanto in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione centrale, posto che difettano le basi normative per imporre determinate misure sanitarie e le risorse finanziarie per disporle.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Parola
(firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, c. 2)