Lez.9: PI e rete

COME RISPETTARE LA PI CON LA RETE INTERNET??

Sintesi dell’evoluzione della legislazione internazionali e dei vari accordi tra Stati.

RISPETTARE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PREMESSA
L’esame della proprietà intellettuale  sul Web deve prendere le mosse dal problema della extraterritorialità di internet

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La ragnatela di Internet non conosce confini o frontiere politiche o economiche.

 

“Ci sono più di 1.000 miliardi di URL unici sul web e più di 35 ore di video caricati su YouTube ogni minuto” Tutti possono diventare autori sul WEB

 

Così come è cresciuto il web, abbiamo visto un numero sempre crescente di questioni relative ai contenuti illeciti e in particolare la violazione del copyright
Violazione accertata rimozione

Per proprietari di copyright che utilizzano gli strumenti in modo responsabile, saranno ridotti i tempi medi di risposta a 24 ore o meno.

TAKEDOWN → Evitare che termini strettamente connessi con la pirateria appaiano in Autocomplete

Google ha sempre vietato l’uso del programma sulle pagine web che forniscono materiali che violano il copyright, adesso promette di appoggiarsi alle norme vigenti negli Usa – le Dmca – per lavorare a fianco dei titolari dei diritti  e per identificare ed espellere i trasgressori da AdSense.


In altre parole, si cercheranno dei modi
per rendere i contenuti legali più facili
da indicizzare e da trovare, per evitare
che ci si indirizzi su siti illegali.

LA LEGGE ITALIANA
Nella carta dei diritti e dei doveri degli utenti di internet pubblicata nel luglio scorso si fissano i principi per una governance responsabile della risorsa nel rispetto dei principi della carta costituzionale e dei diritti fondamentali dell’uomo.

“Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali”.
I temi toccati dai vari articoli della Carta sono i seguenti:

A) Riconoscimento e garanzia dei diritti;
B) Diritto di accesso ad internet;
C) Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete;
D) Neutralità della rete;
E)Tutela dei dati personali;
F)Diritto all’autodeterminazione Informatica;
G) Diritto all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici;
H)Trattamenti automatizzati;
I) Diritto all’identità in rete;
L) Protezione dell’anonimato;
M) Diritto all’oblio;
N) Diritti e garanzie delle persone
sulle piattaforme;
O)Sicurezza in rete;
P) Governo della rete

Questi principi fondamentali
costituiscono una sorta di “Magna Carta” .
Ai diritti corrisponde un dovere!
Le norme specifiche che ordinano
la materia a livello nazionale ed
internazionale sono spesso frammentate e non omogenee.

Le opere letterarie

Alle opere letterarie riprodotte in rete si deve estendere la normativa applicabile alle opere su supporto cartaceo.
Non c’è motivo di ritenere che la pubblicazione di un testo letterario on line debba godere di una protezione minore dei testi letterari su supporto tradizionale, a meno che si rinunci ai diritti di autori con l’apposizione
della scritta “no copyright”.

Le opere multimediali
Strumenti di telecomunicazione, informatica, mezzo audiovisivo, processo di digitalizzazione: la convergenza di diverse tecnologie segna la nascita di nuovi prodotti, quali le opere multimediali.
L’opera multimediale è caratterizzata da tre elementi:

deve essere espressa in forma digitale;

deve essere composta da diverse opere protette dal diritto d’autore (testi, suoni, immagini connessi tra loro);

deve funzionare grazie ad un software.

 

Per quel che riguarda le fotografie che vengono riprodotte sulle pagine Web, è necessario far riferimento alle tre categorie previste dalla l.d.a.:

a. le riproduzioni fotografiche,

b. le “semplici fotografie”,

c. le opere fotografiche.

Nel cyberspazio non è difficile visitare siti che riproducono immagini corrispondenti alle tre categorie sopra individuate

Per contrastare gli attacchi al copyright cui si espongono le immagini fotografiche on line, è stato adottato un metodo di riproduzione di immagini “a bassa risoluzione”.

Le opere musicali
L’art. 2 l.d.a., enucleando in particolare le opere d’ingegno comprese nella protezione del diritto d’autore, menziona al numero 2) “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”. In sintesi, la ratio della normativa è quella di tutelare ogni forma di espressione musicale, che si avvale di una
successione di suoni e silenzi.

CONCLUSIONI
Nel Cyberspazio la tutela della proprietà
intellettuale diventa più complessa per due ragioni:

Resta il dovere di ogni cittadino di riconoscere la fatica e la creatività degli altri che non necessariamente deve essere custodita come “proprietà privata”, ma che in ogni caso è un bene della collettività da “valorizzare”.