Lez.3: Brevetti e diritti d’autore

BREVETTO, DIRITTI D’AUTORE. MODELLI DI UTILITA’

 

La proprietà intellettuale si riferisce a creazioni intellettuali di ogni genere, in particolare:

  • opere artistiche di tutti i generi
  • software
  • innovazioni tecniche, industriali e agrarie
  • design
  • segni distintivi (simboli, nomi,…)

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale ha alcune prerogative riguardo la sua opera. Esistono diversi tipi di tutela per le innovazioni tecnologiche:

  • Brevetti d’invenzione
  • Modelli di utilità
  • Disegni o modelli
  • Topografie dei semi conduttori
  • Know-how

L’invenzione è definita come soluzione tecnica di un problema tecnico.

Caratteristiche del brevetto: Un brevetto è un documento concesso da una autorità governativa che conferisce al titolare il diritto di escludere altri soggetti dallo sfruttamento commerciale dell’invenzione. Può avere durata di 10 (modello di utilità), 20 (brevetto) o 25 (design) anni. Garantisce al titolare il recupero delle spese di ricerca e sviluppo, oltre che capitali da reinvestire in ricerca. Dopo la sua scadenza l’opera diventa di pubblico dominio.
Un’invenzione, per essere brevettata, deve avere carattere di novità, deve poter essere fabbricata, riprodotta e utilizzata e deve essere frutto di un procedimento inventivo e creativo.

Esistono poi anche i diritti morali, garantiti per sempre, che riconoscono all’autore dell’invenzione il suo contributo.

Esempi di brevetti storici:

                            Brevetti Storici

Video:Il mondo dei brevetti(dalla trasmissione di Rai3″Report”)

I modelli di utilità sono nuovi modelli (particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti) atti a conferire una particolare efficacia o impiego a oggetti di uso in genere.

Video di curiosità sui modelli di utilità:

A meno che non sia diversamente indicato, bisogna partire dal presupposto che tutto quanto viene pubblicato è protetto dal diritto d’autore.

Simbolo copyright

La legge sul diritto di autore afferma: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”

Il riassunto, la citazione o riproduzione di opere tutelate da diritto d’autore sono permessi se utilizzati a fini di critica o di discussione, purché non costituiscano concorrenza all’uso economico dell’opera. L’utilizzo per fini di didattica o ricerca scientifica deve avvenire per finalità illustrative e non commerciali. In entrambi i casi dev’essere presente la citazione del titolo dell’opera, del nome dell’autore, dell’editore e, eventualmente, del traduttore.

Nel caso in cui in un lavoro didattico pubblicato sul web siano presenti opere protette da diritto d’autore, si suggerisce di utilizzare il metodo usato da youtube:linkare.

Nel 2001 sono nate le licenze “Creative Commons” (CC) con lo scopo di:

  • tutelare l’autore dell’opera
  • concedere alcuni diritti all’utilizzatore

cc3

 

Scarica la presentazione completa: Lezione 3